Soppalchi e autorizzazione comunale

Dal punto di vista legislativo la disposizione è a discapito dei singoli enti comunali: qualora i soppalchi risultassero totalmente indipendenti dalle pareti dei locali dove vengono installati potrebbero venire considerati come “opera precaria” , invero non soggetta all’ottenimento di autorizzazione comunale in caso di magazzinaggio di prodotti ad uso proprio e non pubblico.

E’ da ricordare però che la costruzione di un soppalco all’interno di un fabbricato è  in linea generale “soggetta al regime delle opere edili“, le quali richiedono necessariamente il permesso di costruire oppure la DIA (denuncia di inizio attività), valutando a seconda della casistica se si tratta di ristrutturazione edilizia e valutando la sussistenza o meno di un aumento di superficie o di un’alterazione di volume che detta opera comporta.