D.lgs. 81/08 allegato IV punto 1.7.3:
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.
D.Lgs. 81/08 allegato IV:
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.2. E’ considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri;
1.7.2.3. E’ considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi;
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00.
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La normativa nazionale prevede un altezza minima libera sotto trave di almeno 2,40 mt. Prima di progettare un soppalco viene richiesta anche l’accuratezza di verificare primariamente le condizioni della soletta su cui si andrà a posare la struttura metallica, al fine di non comprometterne la stabilità.
I riferimenti normativi a riguardo sono rappresentati da:
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In linea generale si dovrà prendere in considerazione anche l’altezza massima del locale e del vuoto esistente per capire se il mantenimento dell’altezza libera sia pari alla prescrizione di 2,40 mt.
Inoltre, con l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, è stato emanato un provvedimento che classifica sismicamente il territorio italiano sulla base di 4 zone principali: zona 1 (la più pericolosa, probabilità di terremoto alte), zona 2 (area in cui sono possibili forti terremoti), zona 3 (terremoti poco probabili), zona 4 (la meno pericolosa).
All’interno di quest’ultima è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica mentre in ciascuna di queste aree viene invece attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).
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Le scaffalature vanno genericamente distinte in:
Al fine di analizzarne il calcolo strutturale, le scaffalature vengono inoltre suddivise in 3 classi:
La normativa che si occupa, invece, della sicurezza delle scaffalature durante il loro utilizzo è costituita dal decreto legislativo n. 81/2008, il quale stabilisce che in fase di progettazione i progettisti debbano tener conto di tutti gli eventuali danni che la struttura potrebbe subire in seguito ad eventuali urti, mentre il proprietario/committente della scaffalatura dovrebbe individuare e prevedere tutti i rischi connessi all’uso della scaffalatura stessa.
Logima a tal fine da oltre trent’anni garantisce ai propri clienti scaffalature di elevato livello qualitativo puntando sulla sicurezza delle strutture progettate e sul rispetto totale delle normative nazionali e internazionali, garantendo affidabilità e durevolezza nel tempo.
Scopri di più sui nostri prodotti e scrivici una mail a: vendite@logima.it
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La normativa che si occupa, invece, della sicurezza delle scaffalature durante il loro utilizzo è costituita dal decreto legislativo n. 81/2008, il quale stabilisce che in fase di progettazione i progettisti debbano tener conto di tutti gli eventuali danni che la struttura potrebbe subire in seguito ad eventuali urti, mentre il proprietario/committente della scaffalatura dovrebbe individuare e prevedere tutti i rischi connessi all’uso della scaffalatura stessa.
Soppalco Industriale Logima a tal fine da oltre trent’anni garantisce ai propri clienti scaffalature di elevato livello qualitativo puntando sulla sicurezza delle strutture progettate e sul rispetto totale delle normative nazionali e internazionali, garantendo affidabilità e durevolezza nel tempo.
Progettiamo e realizziamo in tempi brevi soppalchi industriali ad uso ufficio e magazzino rispettando rigorosamente tali normative.
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In linea generale si dovrà prendere in considerazione anche l’altezza massima del locale e del vuoto esistente per capire se il mantenimento dell’altezza libera sia pari alla prescrizione di 2,40 mt.
Inoltre, con l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, è stato emanato un provvedimento che classifica sismicamente il territorio italiano sulla base di 4 zone principali: zona 1 (la più pericolosa, probabilità di terremoto alte), zona 2 (area in cui sono possibili forti terremoti), zona 3 (terremoti poco probabili), zona 4 (la meno pericolosa).
All’interno di quest’ultima è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica mentre in ciascuna di queste aree viene invece attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).
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Gli elementi principali da considerare in fase di costruzione sono:
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Le normative per la costruzione di soppalchi industriali a cui la nostra azienda fa riferimento sono:
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